LEGGE CARTABIA E RIFLESSI SULLA PROFESSIONE AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
Attualmente l'art. 5 del citato d.lgs. n. 28/2010 specificamente individua l'ambito di applicazione della mediazione obbligatoria, estendendo la necessità del tentativo (preventivo) a tutte le liti riconducibili all'applicazione della normativa del condominio negli edifici, come prevista dal codice civile. In particolare, la norma prevede che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio è tenuto, preliminarmente, a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto. L'art.71 quater disp. att. c.c. afferma poi che le controversie in materia di condominio, sottoposte a mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, sono quelle derivanti dalla violazione o dalla errata applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio, vale a dire libro II, titolo VII, capo II del codice civile e degli articoli dal 61 al 72 disp. att. c.c. In ogni caso l'amministratore di condominio non può partecipare al procedimento di mediazione in mancanza di una delibera dell'assemblea (prevista dall'art. 71-quater disp. att. c.c.), che gli conferisca apposito mandato, con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, c.c. Infatti, se ciò accadesse sarebbe sprovvisto del potere di disporre dei diritti sostanziali rimessi alla mediazione e, dunque, privo del potere occorrente per la soluzione della controversia (Cass. civ., sez. VI, 08/06/2020, n. 10846; Cass. civ., sez. III, 27/03/2019, n. 8473). La riforma Cartabia: il nuovo articolo 5 ter Il Dlgs 10 ottobre 2022 n. 149 pubblicato nella G.U. del 17/10/2022 in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 (c.d. Riforma Cartabia) prevede una nuova norma (l'articolo 5-ter che si applicherà a decorrere dal 30 giugno 2023) volta a regolare la legittimazione dell'amministratore di condominio nel procedimento di mediazione, disposizione destinata ad interagire col preesistente articolo 71-quater disp. att. c.c. Secondo il nuovo art 5 bis Dlgs. n. 28/2010 l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile Fonte: https://www.condominioweb.com/mediazione-in-condominio-e-riforma-cartabia-le-novita-in-arrivo.19979